Prestazione Energetica

Prestazione Energetica

AGGIORNAMENTO NUOVI APE

Con la pubblicazione a fine del mese di marzo scorso della nuova versione della norma UNI 10349:2016 (revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994), della revisione della parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 si è chiuso il “cerchio” per la normativa tecnica su cui basarsi per la preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, che subirà dei cambiamenti a partire dal 29 giugno 2016, data in cui entreranno in vigore (su tutto il territorio nazionale) le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a corollario della disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi successivi, tra cui quelli del 26 giugno 2015.

Le novità e i vantaggi del nuovo APE

La prima vera importante novità è la definizione di un attestato di prestazione energetica, che comprende tutti i dati relativi all’efficienza dell’edificio, quali la prestazione energetica globale e la classe energetica, per consentire al cittadino la valutazione e il confronto tra edifici differenti.

Il Ministero punta ad un format più comunicativo, nella sua prima pagina l’approccio del nuovo APE è meno tecnico e più “user friendly” per il consumatore. Ma soprattutto con le nuove Linee guida si punta ad assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale. Il decreto riporta, infatti, la definizione di un format di APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni, che avessero già attuato un regolamento di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, dovranno adeguarsi entro due anni. E le Regioni non hanno atteso a rispondere alla chiamata, proprio quelle Regioni più attente alla tematica energetica e che per prime si erano differenziate con una propria regolamentazione hanno recepito i nuovi decreti. Lombardia ed Emilia Romagna hanno infatti deliberato sul recepimento dei contenuti del nuovo decreto.

Il nuovo format di attestato di prestazione energetica risulta più completo sia di informazioni sia di dati tecnici. Il sistema di valutazione basato su classi energetiche, da A4 a G (dalle 7 precedenti a 10 attuali) in stretta analogia a quanto avviene da oltre dieci anni per gli apparecchi elettrodomestici e con le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio, i dati identificativi e la foto dell’immobile. Le pagine successive riportano informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell’immobile.

Novità assoluta è l’inserimento del consumo stimato in termini di costi di combustibile previsti con un uso standard, in sostanza è il costo del combustibile ottenuto dalla conversione dei Kwh/anno che definiscono l’EPgl dell’edificio. Si tratta sicuramente di un’informazione importante che rende semplice e trasparente la lettura dell’APE ai non tecnici, ma è una informazione piena di insidie che potrebbe essere usata per contenziosi e cause che potrebbero nascere proprio sul confronto tra le bollette e quanto contenuto dell’APE. Su questo punto, considerando che si va sempre più verso edifici a basso consumi ma in cui è fondamentale la regolazione, la gestione e il controllo della componente impiantistica, occorre fare cultura, spiegando alla “signora Maria” qual è la differenza tra l’uso standard di un edificio a cui quel consumo si riferisce e la gestione reale dell’edificio demandata all’utente che si legge poi in bolletta.

Sempre nell’ottica di una più efficace e trasparente comunicazione, il decreto ha introdotto un univoco format per gli annunci immobiliari. L’allegato C al D.M. 26 giugno 2015 riporta il modello dell’annuncio di vendita o di locazione dell’immobile da esporre nelle agenzie immobiliari contenente gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, con l’utilizzo dei cosiddetti “emoticon” per facilitarne la comprensione.

Lo sforzo del legislatore di uniformare il sistema e le procedure legate all’APE si evince anche nella importante creazione di un “Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica, SIAPE” comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le province autonome. IlSIAPE è il sistema informativo per la gestione di un catasto degli edifici, degli Attestati di Prestazione Energetica e dei relativi controlli pubblici, è un sistema messo a punto dall’ENEA che dovrà garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli edifici, degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli pubblici.

LA MIGLIOR PRESTAZIONE SI CERTIFICA CON LA CLASSE ENERGETICA A/4

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PRECEDENTE

L'attestato di prestazione Energetica di un unità immobiliare redatta da un tecnico qualificato, è un documento nel quale sono riportati i consumi dell'edificio e i possibili interventi di miglioramento energetico. 

L'attestato di prestazione energetica è sempre obbligatorio per le nuove costruzioni, per gli immobili esistenti è richiesto in caso di vendita o locazione e per accedere alle detrazioni fiscali legate al risparmio energetico. 
Richiedere la prestazione energetica di un immobile è importante per comprendere le spese di gestione per le bollette energetiche che si dovranno sostenere e per verificare se sia possibile mettere in atto eventuali migliorie che, grazie alle detrazioni fiscali, comportano solitamente tempi di rientro dell'investimento piuttosto contenuti. 
L'attestato di prestazione energetica deve essere compilato da un certificatore energetico, ovvero un tecnico specializzato e abilitato, il quale dopo aver analizzato l'immobile e gli impianti asserviti, sarà in grado di effettuare una corretta diagnosi energetica secondo le procedure previste dalla normativa. 

Il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) entrato in vigore il 06 giugno 2013 
sostituisce il vecchio ACE, pur mantenendone molte delle prerogative.

L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. 
In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.

L’Attestato di prestazione energetica è cumulativo
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.

Durata, nulla cambia
Come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.

Edifici pubblici, obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dall’emanazione del decreto
Sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica.

A partire dal 09 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

Se c'è l'ACE va bene così, l’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.


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