Spese Notarili & Tasse

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L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. 

Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa. 

Se oggetto dell'acquisto è la prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:  

quando il venditore è un privato 
- imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014) - 
- imposta catastale fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014) - 

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dalla fine lavori 
- IVA del 4% - 
- imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) - 
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) - 
- imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -

quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni dal fine lavori
- IVA esente -
- imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -


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Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori
- imposta di registro del 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta ipotecaria del 2% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta catastale del 1% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -

quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dalla fine lavori
- IVA del 10% (22% se immobile di lusso) -
- imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -
- imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014) -

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale (prezzo valore).












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